(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 23 seettembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2896 del 10 agosto 2008; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. I commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 sono cosi' sostituiti: «2. La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica, come definito all'art. 13, superiore a 1,22. 3. La prestazione e' pari al 122% del fabbisogno, per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 1,22.». 2. Il comma 5 e 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono cosi' sostituiti: «5. Ai fini della concessione della prestazione il nucleo familiare non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a 2,22. 6. La prestazione ammonta al 100% della spesa ammessa per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino a zero per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.». 3. Il comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito: «3. Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione e' concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 21 agosto 2008 Durnwalder Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2008, registro n.1, foglio n.20