(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 39 del 23 seettembre 2008)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 2896 del 10
agosto 2008;
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.

   1.  I  commi  2  e 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 sono cosi' sostituiti:
    «2.  La  prestazione  per il raggiungimento del reddito minimo di
inserimento  spetta  qualora  il  nucleo familiare non disponga di un
valore   della  situazione  economica,  come  definito  all'art.  13,
superiore a 1,22.
   3.  La  prestazione  e'  pari al 122% del fabbisogno, per i nuclei
familiari  con  valore  della  situazione  economica  pari  a  zero e
decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con
valore della situazione economica pari a 1,22.».
   2.  Il  comma  5 e 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della
Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, sono cosi' sostituiti:
    «5.  Ai  fini  della  concessione  della  prestazione  il  nucleo
familiare  non  deve disporre di un valore della situazione economica
superiore a 2,22.
    6.  La prestazione ammonta al 100% della spesa ammessa per nuclei
familiari  con  valore  della  situazione  economica  fino  a  1,22 e
decresce  in modo lineare fino a zero per nuclei familiari con valore
della situazione economica pari a 2,22.».
   3. Il comma 3 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Giunta
provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e' cosi' sostituito:
    «3.  Salvo  diversa,  motivata decisione del comitato tecnico, la
prestazione  e'  concessa  nella  misura massima dell'80% della spesa
ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della
situazione  economica  fino  a  1,22 e decresce fino ad azzerarsi per
nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22.».
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, 21 agosto 2008
                              Durnwalder
Registrato  alla  Corte  dei conti il 9 settembre 2008, registro n.1,
   foglio n.20